Art. 9.
(Organi).

      1. Sono organi dell'Agenzia:

          a) il presidente;

          b) il consiglio di amministrazione;

          c) il collegio dei revisori dei conti.

      2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, sovrintende al suo funzionamento e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Può assumere deliberazioni di urgenza che devono essere sottoposte alla ratifica, nella prima seduta successiva, del consiglio di amministrazione. Il presidente è nominato con le procedure di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
      3. Il consiglio di amministrazione esercita tutte le competenze relative all'amministrazione e alla gestione dell'Agenzia che non sono espressamente riservate dallo statuto ad altri organi. Esso è composto dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il consiglio può delegare ad uno o più componenti funzioni specifiche.

 

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      4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'Agenzia ai sensi della normativa vigente in materia. Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il presidente del collegio è designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. I revisori dei conti devono essere iscritti nel registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
      5. I componenti degli organi dell'Agenzia durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I relativi compensi sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.